Regolamento relativo alla istituzione dell’Elenco Ufficiale dei Medici di Gara FMI

Commissione
Medica

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma
Tel. 06.32488.502
Fax. 06.32488.410
Mail:medica@federmoto.it
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Regolamento ed Istituzione dell’ Elenco Ufficiale dei Medici di Gara
della Federazione Motociclistica Italiana.

Art. 1 – Regolamento dei Medici di Gara della Federazione Motociclistica Italiana
1. La Federazione Motociclistica Italiana, mediante la Commissione Medica FMI, nell’intento di
valorizzare e disciplinare l’attività svolta dai Medici di Gara, ne definisce la qualificazione e
l’inquadramento con le modalità previste dal presente Regolamento, allo scopo di favorire la
tutela della salute dei propri licenziati e fornendo la garanzia di adeguata assistenza e soccorso
sui campi di gara.
2. Scopo principale di tale intervento è la necessità di garantire un’ idonea assistenza sanitaria sui
campi di gara per i licenziati, gli Ufficiali di Gara e per tutto il personale operante in occasione
delle manifestazioni motociclistiche organizzate, sia a livello nazionale che territoriale. A tal
fine viene istituito l’ Elenco Ufficiale dei Medici di Gara della Federazione Motociclistica
Italiana.
3. La Commissione Medica, attraverso apposita Circolare attuativa del presente Regolamento, ha
ogni competenza in merito alle modalità organizzative e di svolgimento dei corsi e dei test
attitudinali.

Art. 2 – Elenco Ufficiale dei Medici di Gara della Federazione Motociclistica Italiana
1. L’Elenco Ufficiale riunisce tutti i Medici di Gara riconosciuti dalla FMI ed abilitati, a seguito del
superamento di apposito Corso di formazione, a prestare i rispettivi servizi in occasione delle
manifestazioni motociclistiche federali, secondo quanto stabilito nel Regolamento Sanitario
FMI e nelle normative sportive federali (Regolamento Manifestazioni Motociclistiche ed
annessi di specialità, annualmente approvati dal Consiglio Federale).
2. L’Elenco Ufficiale dei Medici di Gara, redatto a cura della Segreteria della Commissione Medica,
è suddiviso per ambiti territoriali, qualifiche e specializzazioni ed è conservato presso la sede
federale.
3. L’Elenco Ufficiale dei Medici di Gara è riconosciuto internamente alla FMI e pubblicato
ufficialmente sul sito istituzionale della Federazione – www.federmoto.it.
4. La denominazione di “Medici di Gara della Federazione Motociclistica Italiana” è di
appartenenza della Federazione Motociclistica Italiana e può essere utilizzata esclusivamente
da coloro che risultano iscritti nell’ Elenco Ufficiale.
5. Il diritto di utilizzare tale denominazione si perde al momento della cancellazione dall’Elenco
Ufficiale.

Art. 3 – Requisiti e modalità di iscrizione ai Corsi formativi
1. La Commissione Medica organizza i corsi formativi, il superamento dei quali è propedeutico
all’iscrizione dei Medici nel relativo Elenco Ufficiale.
2. Gli interessati allo svolgimento di tali Corsi formativi devono inviare alla FMI la seguente
documentazione:
 Domanda di ammissione al corso – “Modulo A”
 Dichiarazione autografa del conseguimento della laurea in medicina e chirurgia

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Sarà inoltre utile indicare nell’apposito Modulo A – “Modulo per la partecipazione allo
svolgimento del Corso di Formazione dei Medici di Gara”:
 N. Tessera di iscrizione alla Federazione Medico Sportiva Italiana – FMSI (non
obbligatoria)
 eventuali specializzazioni in traumatologia ed ortopedia, medicina dello sport,
anestesia e rianimazione, esperienze di assistenza maturate in manifestazioni sportive,
interventisti del 118, etc…
La Commissione Medica si riserva la facoltà di stabilire ed indicare successivamente ulteriori
requisiti per l’iscrizione e la partecipazione ai Corsi formativi.
3. Saranno ammessi al Corso di formazione i Medici ritenuti idonei dalla Commissione Medica, a
suo insindacabile giudizio, sulla base del possesso dei requisiti indicati al comma precedente
del presente articolo e sulla base dei posti a disposizione.
4. Non saranno ammessi a partecipare al Corso di formazione coloro che abbiano ricevuto un
provvedimento disciplinare sospensivo superiore ad un anno da parte degli Organi di Giustizia
Federale.
5. I corsi saranno organizzati dalla Commissione Medica della FMI e tratteranno tematiche
concernenti un’ adeguata assistenza e soccorso sui campi di gara.
In particolar modo il corso verterà sui seguenti argomenti:
 Compiti del medico di gara pre evento, durante evento, post evento
 Organizzazione servizio assistenza medica in gara (valutazione scenario di gara, centro
medico, personale medico e paramedico, veicoli in appoggio)
 Responsabilità medico legali
 Protocolli di Pronto soccorso sportivo defibrillato – Primo Soccorso Sportivo (PSS) e
Primo Soccorso Sportivo Defibrillato (PSS-D)
 Cenni legislazione antidoping
 Tavola rotonda domande/risposte, simulazione organizzazione evento
 Test fine corso
6. La Commissione Medica si farà carico di distribuire ai corsisti eventuali dispense e materiale
didattico, oggetto di verifica dei test attitudinali.
7. L’organizzazione del primo Corso di formazione avverrà nel 2016, mentre la tempistica dei
successivi corsi avverrà secondo le scadenze e le modalità indicate dalla Commissione Medica.

Art. 4 – Modalità di iscrizione all’ Elenco Ufficiale dei Medici di Gara della FMI.
1. L’accesso alla qualifica di Medico di Gara iscritto nell’Elenco Ufficiale FMI è previsto
esclusivamente per i Medici che abbiano partecipato al Corso di formazione, e che:
 Abbiano superanto il relativo test attitudinale di fine corso
 Siano in regola con il tesseramento alla FMI per l’anno in corso
 Abbiano pagato la quota annuale di iscrizione all’Elenco Ufficiale pari ad euro 100,00.
2. Il tesseramento da parte dei Medici di Gara alla FMI potrà avvenire nelle modalità annualmente
previste dal Consiglio Federale ed indicate nella Guida FMI e pertanto seguendo le procedure
per il Tesseramento on-line oppure attraverso la procedura di Tesseramento al Moto Club di
appartenenza.
3. L’iscrizione all’ Elenco Ufficiale di tutti i Medici di Gara è deliberata dal Consiglio Federale, su
proposta della Commissione Medica.

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4. I Medici di Gara ufficialmente iscritti nell’Elenco Ufficiale godono delle coperture assicurative
previste annualmente per tutti i Tesserati Member, secondo le condizioni previste in polizza.
Tali coperture assicurative non ricomprendono il rischio professionale.
5. L’iscrizione dei Medici di Gara nell’Elenco Ufficiale è annuale (anno solare).
6. Per effettuare l’iscrizione all’ Elenco Ufficiale, il Medico di Gara dovrà presentare entro la data
annualmente prevista dal Consiglio Federale:
a. Copia della Tessera FMI valida per l’anno in corso e modulo di iscrizione all’Elenco
Ufficiale
b. Copia della ricevuta di pagamento della quota annuale di Iscrizione all’Elenco Ufficiale e
fissata in euro 100,00 da versare a mezzo bonifico bancario (IBAN:
IT47U0100503309000000010102), intestato alla Federazione Motociclistica Italiana
con causale “Iscrizione Elenco Medici di Gara”.
7. A tutti gli iscritti a tale Elenco Ufficiale sarà rilasciato un tesserino di riconoscimento FMI
valido esclusivamente per l’anno in corso.

Art. 5 – Iscrizione CMO – Chief Medical Officer – all’ Elenco Ufficiale dei Medici di Gara della FMI.
1. Sono iscritti di ufficio nell’Elenco Ufficiale dei Medici di Gara FMI tutti coloro che risultano già
in possesso di licenza Chief Medical Officer – CMO – rilasciata secondo le procedure e le
modalità stabilite dalla FIM – Federazione Motociclistica Internazionale – e pertanto già
abilitati a prestare servizio in tutte le manifestazioni titolate a livello internazionale e
nazionale.
2. Per coloro che risultano già in possesso di Licenza CMO i costi relativi alle procedure di
iscrizione e di rinnovo nell’Elenco Ufficiale dei Medici di Gara FMI è gratuita mentre si
applicano le prescrizioni in tema di tesseramento di cui al comma 3 del presente articolo e
risulta invece facoltativa la partecipazione al corso di formazione di cui all’art. 3 del presente
Regolamento.
3. Per coloro che non avessero mai conseguito Licenza CMO e ne facessero richiesta a decorrere
dal 1 gennaio 2018, sarà necessario prima di ottemperare alle procedure e alle modalità
stabilite dalla FIM, essere già iscritti nell’Elenco Ufficiale dei Medici di Gara della FMI.

Art. 6 – Rinnovo della iscrizione all’ Elenco Ufficiale
1. I Medici di Gara, al fine di rinnovare la rispettiva iscrizione all’Elenco Ufficiale, dovranno
inviare a mezzo e-mail entro la data annualmente prevista dal Consiglio Federale la seguente
documentazione:
a) Copia della Tessera FMI e modulo di rinnovo iscrizione all’Elenco Ufficiale dei Medici di
Gara FMI
b) Versamento della quota di rinnovo iscrizione all’Elenco Ufficiale fissata in € 50,00 da
versare a mezzo bonifico bancario (IBAN: IT47U0100503309000000010102),
intestato alla Federazione Motociclistica Italiana con causale “Rinnovo Elenco Medici di
Gara”.

Art . 7 – Cancellazione dall’Elenco Ufficiale
1. Verranno cancellati di ufficio dall’ Elenco Ufficiale dei Medici di Gara FMI coloro che non
abbiano provveduto al rinnovo dell’ iscrizione annuale all’Elenco Ufficiale entro i termini
previsti dal Consiglio Federale.

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Art. 8 – Riammissione all’Elenco Ufficiale dei Medici di Gara
1. La Commissione Medica, su proposta dell’interessato, valuterà le richieste di eventuale
riammissione all’Elenco Ufficiale da parte dei Medici di Gara che fossero già stati cancellati dal
suddetto Elenco Ufficiale.
2. In caso di riammissione, l’interessato dovrà inviare alla FMI a mezzo email la seguente
documentazione:
 Versamento di una quota di reintegro in misura pari al 50% di ciascuna annualità
mancante, oltre alla quota annuale di iscrizione fissata in euro 100,00 da versare a
mezzo bonifico bancario (IBAN: IT47U0100503309000000010102), intestato alla
Federazione Motociclistica Italiana, con causale “Riammissione all’Elenco dei Medici di
Gara”.

Art. 9 – Compiti dei Medici di Gara e loro individuazione
1. I Medici di Gara iscritti nell’Elenco Ufficiale hanno l’obbligo di osservare le prescrizioni e tutte
le indicazioni contenute nel Regolamento Sanitario Nazionale, approvato dal Consiglio
Federale, in modo particolare devono:
a) Coordinare il servizio medico dell’intera manifestazione
b) Coordinare l’idoneità e l’efficienza dei mezzi di soccorso predisposti per la
manifestazione e riferire nel merito al Direttore di Gara della manifestazione
c) Collaborare con tutti gli Ufficiali di Gara in servizio alla manifestazione
d) Essere presenti alle operazioni preliminari, alle prove ufficiali e per tutta la durata della
manifestazione
e) Proporre al Commissario di Gara l’eventuale esclusione di licenziati giudicati in
condizioni fisiche tali da non poter prendere parte alla manifestazione
f) Redigere in maniera accurata e precisa il Rapporto del Medico di Gara, secondo il
modello ufficiale presente sul sito della FMI, individuando i nominativi degli eventuali
infortunati soccorsi, delle diagnosi e delle prognosi e consegnarlo al Commissario di
Gara
g) sottoporre in qualsiasi momento a visita medica, qualora lo ritengo opportuno,
qualsiasi licenziato.
2. Il Medico di Gara, in quanto Ufficiale preposto alle manifestazioni, secondo quanto stabilito nel
Capitolo VII del RMM, viene liberamente individuato dal Moto Club Organizzatore di ciascuna
manifestazione sportiva, senza alcun vincolo territoriale, e scelto tra coloro che risultino
iscritti nell’apposito Elenco Ufficiale dei Medici di Gara FMI, pubblicato sul sito istituzionale
della Federazione.
3. Il Moto Club Organizzatore indicherà nel Regolamento Particolare della manifestazione il
nominativo del Medico di Gara che vi presterà servizio.
4. Se il Medico di Gara si rendesse indisponibile a prestare servizio in occasione della
manifestazione per la quale è designato, il Moto Club Organizzatore individuerà nell’Elenco
Ufficiale dei Medici di Gara, un altro Medico disposto a prestare servizio in occasione della
manifestazione e che prenderà in carico il servizio sottoscrivendo il Regolamento Particolare –
RP – in sede di manifestazione, prima di apertura delle Operazioni Preliminari.
5. Qualora il Medico di Gara non fosse individuato nell’Elenco Ufficiale dei Medici di Gara,
l’Ufficiale di Gara preposto alla manifestazione segnalerà la violazione di tale norma
regolamentare nel proprio rapporto e della questione saranno interessati gli Organi di
Giustizia per gli adempimenti di competenza.

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Art. 10 – Norma transitoria
1. L’istituzione dell’Elenco Ufficiale dei Medici di Gara della FMI è da ritenersi immediatamente
obbligatoria con l’approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio Federale.
2. Per la sola stagione sportiva 2017 sarà tuttavia ancora consentito, in via transitoria,
l’individuazione del Medico di Gara anche tra coloro che non risultino ancora iscritti
nell’apposito Elenco Ufficiale dei Medici di Gara FMI purché, comunque, in possesso dei
requisiti di cui all’art. 3 comma 2 del presente Regolamento. Rimarrà pertanto esclusa, in tal
caso, l’applicazione di quanto previsto dall’art. 9 comma 6.

Art. 11 – Norme di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle disposizioni contenute nello Statuto
Federale, nel Regolamento Sanitario e nelle disposizioni federali annualmente approvate dal
Consiglio Federale.